Nomine idonee al primo popolamento dell’Albo gestori senza vincoli temporali
Per il CNDCEC solo i soggetti non professionisti sono obbligati al tirocinio
Il CNDCEC, con nota di ieri indirizzata al Ministero della Giustizia, ha sollevato diverse osservazioni e critiche in merito ai chiarimenti resi con la circolare n. 14359/2023 (si veda “Chiariti gli obblighi formativi per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi” del 21 gennaio 2023).
La prima osservazione riguarda il requisito richiesto per il primo popolamento: ai sensi dell’art. 356 comma 2 terzo periodo del DLgs. 14/2019 sono esonerati dalla formazione iniziale, e anche dall’obbligo di tirocinio, i soggetti richiedenti che, nei quattro anni antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 356 del DLgs. 14/2019, dimostrino di esser stati nominati curatori, commissari e liquidatori.
Il quadriennio, come chiarito dal Ministero della Giustizia,
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