Le rate scadute al 1° gennaio 2023 non entrano nella definizione dei bonari
Bisogna pagare le sanzioni ordinarie entro la rata successiva
L’art. 1 comma 153 e ss. della L. 197/2022 ha previsto una definizione degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023; vi rientrano anche gli avvisi bonari che verranno inviati al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta
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