Prestazioni esenti «cross-border» tra esterometro e fattura
Sono stati esclusi dalla comunicazione gli acquisti fuori campo di importo sino a 5.000 euro
La generalità delle operazioni la cui controparte non è stabilita in Italia richiede la presentazione del c.d. “esterometro” o, in alternativa, la produzione di un documento in formato elettronico trasmesso via Sistema di Interscambio.
La certificazione dell’operazione – mediante l’una o l’altra modalità – avviene, dal 1° luglio 2022, secondo lo stesso schema operativo (compilazione di un file XML in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica).
Ciò in cui l’adempimento del c.d. “esterometro” si diversifica rispetto alla fatturazione sono, essenzialmente, le conseguenze sanzionatorie derivanti da omissioni o errori.
Fatte queste premesse, è da rilevare come siano escluse dall’obbligo comunicativo alcune operazioni transfrontaliere ...