Unico contratto di appalto per stampi e prodotti stampati
Non imponibile anche la realizzazione dello stampo per il cessionario estero
Il negozio in forza del quale un soggetto passivo d’imposta italiano si incarica di costruire, per conto di un cessionario stabilito in uno Stato extra Ue, sia gli stampi sia i beni prodotti dagli stessi stampi, si sostanzia in un unico contratto di appalto, il cui oggetto è costituito dalla fornitura di beni destinati all’esportazione. Come può desumersi dal consolidato orientamento di prassi, infatti, in base all’art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, non sono imponibili ai fini IVA le cessioni “che hanno per oggetto beni inviati all’estero e, comunque, fuori del territorio doganale a cura e a nome del cedente, considerando tali le consegne all’estero di beni anche in dipendenza di contratti di appalto” (ex plurimis si vedano la C.M. 3 agosto 1979
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