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Nuove indicazioni per le domande presentate al Fondo di solidarietà del trasporto aereo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 febbraio 2023

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Con il messaggio n. 757/2023, l’INPS fornisce indicazioni operative alle aziende che hanno presentato la domanda di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022. Tale domande, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del DL 198/2022, sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza di 60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione.

Nello specifico, per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’INPS, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. Per tali domande, l’azienda sarà tuttavia tenuta, a parziale deroga di quanto previsto dalla circ. n. 61/2022, all’invio dei file mensili di pagamento.

Invece, nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, l’INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso UniEmens per il recupero della prestazione. L’azienda dovrà trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.

Successivamente, all’azienda verrà comunicato l’importo da conguagliare – seguendo le istruzioni contenute nel messaggio in commento – in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento.

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