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Con potere impositivo dello Stato estero, registro fisso sul conferimento immobiliare in società estera

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 febbraio 2023

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5537, pubblicata ieri, ha affermato che la nota IV dell’art. 4 della Tariffa Parte I del DPR 131/86, in base alla quale l’imposta di registro si applica in misura fissa (di 200 euro) per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell’Ue, trova applicazione quando la società con sede legale o amministrativa (effettiva e non fittizia) in altro Stato membro è in realtà soggetta al potere impositivo di quest’ultimo.

In applicazione di questo principio, la Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito di primo e secondo grado, secondo cui l’operazione di conferimento di immobile a favore di una società neo costituita con sede legale a Londra è soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8% e non alla più favorevole imposta in misura fissa di 200 euro (prevista alla nota IV dell’art. 4 della Tariffa Parte I del DPR 131/86), in quanto: il conferimento era stato effettuato in Italia; la sede estera era solo una sede di consulenza; la società non aveva dipendenti in Inghilterra, né presso la stabile organizzazione in Italia; l’unica attività era quella di costruzione di immobili, da svolgersi in Italia e gli unici soci e l’amministratore erano residenti in Italia.

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