Con potere impositivo dello Stato estero, registro fisso sul conferimento immobiliare in società estera
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5537, pubblicata ieri, ha affermato che la nota IV dell’art. 4 della Tariffa Parte I del DPR 131/86, in base alla quale l’imposta di registro si applica in misura fissa (di 200 euro) per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell’Ue, trova applicazione quando la società con sede legale o amministrativa (effettiva e non fittizia) in altro Stato membro è in realtà soggetta al potere impositivo di quest’ultimo.
In applicazione di questo principio, la Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito di primo e secondo grado, secondo cui l’operazione di conferimento di immobile a favore di una società neo costituita con sede legale a Londra è soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8% e non alla più favorevole imposta in misura fissa di 200 euro (prevista alla nota IV dell’art. 4 della Tariffa Parte I del DPR 131/86), in quanto: il conferimento era stato effettuato in Italia; la sede estera era solo una sede di consulenza; la società non aveva dipendenti in Inghilterra, né presso la stabile organizzazione in Italia; l’unica attività era quella di costruzione di immobili, da svolgersi in Italia e gli unici soci e l’amministratore erano residenti in Italia.
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