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Niente proroga degli impatriati in mancanza di versamento dell’onere

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 febbraio 2023

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L’omesso versamento delle somme dovute al fine di estendere, per un ulteriore quinquennio, il regime degli impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) preclude l’applicazione del beneficio.
Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 223 di ieri, 22 febbraio 2023, richiamando quanto già precisato con le risposte nn. 371 e 372 del 2022, circa la natura perentoria del termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019.

In particolare, con il provvedimento n. 60353/2021 l’Agenzia ha stabilito che il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Nel caso di specie, la persona, rientrata in Italia nel mese di settembre 2016, aveva fruito del regime degli impatriati per il quinquennio 2017-2021 e, pur avendo i requisiti per esercitare l’opzione per la proroga, a causa di una mera dimenticanza, non aveva provveduto a effettuare il versamento entro il 30 giugno 2022.

Ad avviso dell’Agenzia, in tal caso, non è possibile beneficiare dell’estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio; è infatti escluso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (come già chiarito con le risposte nn. 371, 372 e 383 del 2022) e all’istituto della remissione in bonis.

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