Fallibile entro un anno dalla cancellazione la società che si trasforma in comunione d’azienda
La Cassazione, nell’ordinanza n. 5553/2023, ha ribadito che la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell’art. 2500-septies c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese (cfr. Cass. n. 16511/2019).
I creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano, pertanto, dell’originario regime di responsabilità della società, la quale, nel termine di cui all’art. 10 del RD 267/42, potrà essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l’opposizione dei creditori ex art. 2500-novies c.c. costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che fornisce una tutela di intensità inferiore (cfr. Cass. n. 23174/2020).
Tale principio è stato applicato anche in caso di trasformazione di una srl in associazione sportiva e in società semplice (cfr. Cass. nn. 1519/2021 e 10302/2020).
Del resto, ragionando diversamente si correrebbe il rischio di favorire operazioni volte – in prossimità della decozione e della dichiarazione di fallimento delle società – a determinare la trasformazione, pur consentita dall’ordinamento, di quest’ultime in enti ovvero altre entità giuridiche non fallibili, non consentendosi, così, l’apertura del concorso dei creditori sui beni della società debitrice.
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