Profili di incertezza nella definizione delle attività diverse degli ETS
Il rispetto dei limiti nell’esercizio di queste attività è condizione per la permanenza nel RUNTS
Lo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale da parte degli enti del Terzo settore è regolato dall’art. 6 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dal decreto attuativo n. 107 del 19 maggio 2021.
Qualora l’ETS intenda esercitare attività diverse, l’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere tale possibilità. A tal fine, è stato precisato che non è necessaria l’elencazione puntuale delle attività diverse, atteso che la loro specifica individuazione può essere fatta successivamente dagli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà attribuire la relativa competenza (circ. Min. Lavoro n. 20/2018).
Le attività diverse da quelle di interesse generale devono avere carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale sulla ...