Rottamazione dei ruoli da soppesare in caso di riscossione in pendenza di giudizio
Se si rottama è irrilevante il successivo giudicato favorevole
La rottamazione dei ruoli (art. 1 commi 231 ss. della L. 197/2022) comporta lo stralcio di sanzioni, interessi e aggi. La relativa domanda va presentata entro il 30 aprile 2023 e può riguardare anche ruoli sui quali pende un contenzioso.
Non è un caso che nella domanda il debitore debba impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.
Può anche trattarsi di ruoli formati in ragione della riscossione in pendenza di giudizio.
Si ricorda che, spesso, in presenza di ricorso le somme non possono essere riscosse per la totalità, ma:
- per un terzo delle sole imposte, immediatamente;
- fino a concorrenza dei due terzi delle imposte e per i due terzi delle sanzioni, dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso;
- per il residuo sia per le imposte che per le sanzioni, dopo la sentenza di secondo grado
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