Agevolata l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi
Idonei non solo gli incarichi conferiti nel quadriennio anteriore al 16 marzo 2019, ma anche le nomine successivamente conferite fino al 15 luglio 2022
Il Ministero della Giustizia, con la circolare n. 57216 di ieri, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai requisiti di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi di impresa di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019.
In particolare, sono tre i punti principali di intervento: l’individuazione degli enti autorizzati a erogare la formazione iniziale; l’aggiornamento biennale; il requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento.
L’art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019 richiede che i soggetti che intendano iscriversi all’Albo dei gestori della crisi di impresa dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4 comma 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014, unitamente a un periodo di tirocinio almeno semestrale.
In alternativa, ...
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