Ammessa la compensazione di debiti previdenziali e crediti erariali
Questione chiarita con una norma di interpretazione autentica; il recupero deve provenire dall’ente titolare del credito indebitamente compensato
Tra i giudici del lavoro (cfr. Trib. Milano n. 625/2022, Trib. Brescia n. 1251/2022 e, da ultimo, Trib. Milano n. 7823/2022), ha preso piede il preoccupante orientamento secondo cui sarebbe addirittura preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con “controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto” (si veda “Niente DURC se si compensano debiti previdenziali con crediti fiscali” del 4 marzo 2022).
E ciò secondo una distorta lettura dell’art. 17 del DLgs. 241/1997 in forza della quale sarebbe possibile giovarsi di questa modalità satisfattiva dell’obbligazione contributiva solo se a essere compensati siano i crediti vantati nei confronti del medesimo ente previdenziale.
Contrariamente a quanto affermato ...