L’ammortamento sospeso si deduce in via facoltativa
Il contribuente può decidere se dedurre o meno gli ammortamenti
L’art. 60 comma 7-quinquies del DL n. 104/2020 (conv. L. n. 126/2020) stabilisce che, per i soggetti che si avvalgono della facoltà, prevista dal precedente comma 7-bis, di non effettuare l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata “è ammessa” alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
In occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile, prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a Conto economico della quota di ammortamento non influisce sulla ...
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