L’utilizzo dell’acconto entra nel modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni*
Due nuovi righi per compensare l’importo residuo versato, non scomputato dai pagamenti periodici, con l’acconto dovuto per l’anno successivo
Chi si occupa di imposta sulle assicurazioni ricorderà l’ormai lontana ris. n. 84/2008, con la quale da un lato veniva esclusa la possibilità di determinare l’acconto per l’anno successivo su base previsionale, mentre dall’altro si consentiva di utilizzare l’acconto residuo dell’anno in corso in compensazione con l’acconto dovuto per l’annualità successiva.
Può essere utile rammentare che la L. 1216/1961, istitutiva dell’imposta sui premi incassati dalle compagnie assicurative, prevede, all’art. 9 comma 1-bis, l’obbligo di versare a titolo di acconto una somma pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Il suo ammontare deve essere determinato escludendo l’imposta relativa alle assicurazioni per la ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41