Il licenziamento per scarso rendimento è un licenziamento disciplinare
Per la Cassazione il raffronto tra il rendimento del ricorrente e l’attività lavorativa svolta dai colleghi è un valido strumento di prova
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9453, depositata ieri, è intervenuta in materia di licenziamento per scarso rendimento del lavoratore dipendente affermando, in conformità con il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, che si tratta di un’ipotesi di licenziamento individuale rientrante nella tipologia del licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo.
Nella pronuncia in parola, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore che contestava la legittimità del licenziamento inflitto ritenendo erronea l’applicazione, da parte della Corte territoriale, della norma ai sensi dell’art. 5 della L. 604/66, concernente l’onere della prova relativo al giustificato motivo del licenziamento individuale.
La vicenda all’origine ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41