Nel Codice della crisi incertezze sulle comunicazioni telematiche
Per i soggetti non obbligati alla PEC, l’attivazione del domicilio digitale a carico della procedura rappresenta una facoltà
L’art. 10 del Codice della crisi (DLgs. 14/2019, c.d. CCII) è norma di nuovo conio che disciplina le comunicazioni telematiche tra il curatore e i suoi interlocutori, introducendo la regola generale che, per i destinatari aventi obbligo di munirsi di indirizzo digitale (cioè imprese e professionisti), gli avvisi del curatore si effettuano al domicilio risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
L’articolo in commento statuisce, inoltre, che il curatore deve attivare, con costi a carico della procedura, una casella di posta elettronica certificata per tutti gli altri soggetti non obbligati ad attivare un domicilio digitale (tra cui: il debitore, anche inteso come legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale;
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