Remissione in bonis delle comunicazioni di opzione con sanzione non cumulabile
La sanzione di 250 euro deve essere versata per ogni comunicazione che deve essere trasmessa
Per le detrazioni legate agli interventi “edilizi” sono molteplici i casi per i quali è possibile aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, al fine di regolarizzare la propria posizione e non perdere il beneficio fiscale.
È possibile, infatti, aderire alla remissione in bonis in relazione:
- alla comunicazione da trasmettere all’ENEA per gli interventi di efficienza energetica (le detrazioni “edilizie” di cui possono beneficiare questi interventi sono l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il superbonus efficienza energetica del 110%, 90%, 70% o 65% di cui ai commi 1-3 dell’art. 119 del DL 34/2020, nonché, il bonus facciate 60% o 90% per gli interventi influenti dal punto di vista termico, ai sensi ...
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