La motivazione per relationem non esclude il vizio probatorio
Il principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Cassazione n. 6325/2023
La Cassazione, con la sentenza n. 6325/2023, torna a occuparsi della distinzione tra prova e motivazione e ribadisce che l’esistenza di un’adeguata motivazione dell’atto impositivo, possibile anche in caso di motivazione per relationem, non implica anche che l’ente impositore abbia correttamente fornito la prova della pretesa impositiva.
A dimostrazione della diversa funzione svolta dalla motivazione e dalla prova viene precisato che, mentre la motivazione dell’atto di accertamento “ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa”,
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