Detrazione dell’IVA non dovuta disconosciuta senza diritto al rimborso
Il nuovo art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 continua a essere ignorato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14838 di ieri, ha ribadito il principio secondo cui solo il cedente/prestatore è legittimato a chiedere all’Erario il rimborso di un’IVA a questi corrisposta ma risultata non dovuta.
Nel caso di specie, veniva addebitata l’IVA su operazioni aventi natura risarcitoria e, per questa ragione, al cessionario/committente veniva disconosciuta la detrazione mediante accertamento definito in adesione.
Questi, avendo pagato l’IVA sia alla controparte, sia all’Erario, presentava domanda di rimborso.
Irrilevante si presenta l’avvenuto accordo di adesione, in quanto, come sembra indirettamente affermato nella sentenza di ieri, non si rimette in discussione l’accordo di adesione sindacando il recupero della detrazione, ma