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Domenica, 6 luglio 2025

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Compravendita e gestione di res litigiosa qualificata come prestazione di servizi

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 giugno 2023

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 334 di ieri, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta qualificazione ai fini IVA dell’operazione di compravendita e gestione di “res litigiosa”.

In particolare, la società istante, estranea all’altrui controversia, conclude con la parte in causa, titolare di un diritto di credito controverso, un accordo in forza del quale acquista il credito e la posizione processuale del soggetto parte in causa diretta al recupero del credito stesso; mediante la cessione del diritto controverso, pertanto, il cedente trasferisce alla società il suo diritto ad agire in giudizio.

A fronte dell’acquisto della “res litigiosa” la società versa al cedente un corrispettivo che in caso di vittoria o di transazione corrisponde a una percentuale prestabilita della somma riscossa all’esito del giudizio.
Questo è l’unico caso in cui il cedente percepisce delle somme per le quali, se soggetto passivo IVA, è tenuto ad emettere la fattura.

La fattispecie, come rappresentata dall’istante, sembrerebbe configurare un’ipotesi di cessione della posizione processuale del cedente che, ove ammessa dal nostro ordinamento, comporterebbe che oggetto della cessione non sia un credito ma il diritto ad agire in giudizio al posto del soggetto interessato.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione così prospettata è assimilabile a una prestazione di servizi e, pertanto, è soggetta a IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria ex art. 3 comma 1 del DPR 633/72.
Il cedente, ove soggetto passivo IVA, sarà obbligato a emettere la relativa fattura all’atto del pagamento del prezzo da parte della società. 

Per quanto concerne il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per l’attività di gestione della procedura, l’Agenzia precisa che trovano applicazione i principi di cui all’art. 19 del DPR 633/72.

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