L’attività della STP non può risolversi in vera e propria attività commerciale
La società può fornire beni e servizi che facilitino l’esercizio dell’attività professionale
Con il Pronto Ordini n. 26/2023 il CNDCEC ha risposto a un quesito, posto dall’Ordine di Vicenza, riguardante i servizi accessori che possono essere forniti dalla STP nell’ambito della sua attività.
Più in dettaglio, nel quesito si chiedeva un parere circa la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità derivanti dalla possibilità che una STP iscritta nella sezione speciale dell’Albo svolgesse anche l’attività di commercializzazione di software (sia propri che di terzi) in funzione strumentale ai servizi di consulenza e assistenza tecnica prestati in materia di tutela dei dati personali e di risk management.
In merito l’Ordine di Vicenza riteneva che:
- l’attività di consulenza appena descritta rientrasse nella più ampia attività di consulenza professionale ...
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