Relazione del curatore con obbligo di allegare il bilancio
La mancata consegna del debitore dei documenti contabili non può essere invocata quale ostacolo
L’art. 130 del Codice della crisi (DLgs. 14/2019, o CCII) dispone che, entro trenta giorni dall’apertura della procedura concorsuale, il curatore deve presentare al giudice delegato una informativa sugli accertamenti compiuti e sulle notizie acquisite in relazione all’insolvenza e alla responsabilità del debitore (tale informativa va intesa come “schematica esposizione”, tant’è che alcuni tribunali prevedono un questionario a risposta multipla, sulla falsariga di quanto allegato alla delibera del CSM del 20 luglio 2022).
Successivamente, entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deve depositare una relazione particolareggiata sulle cause della crisi, sul periodo della manifestazione dell’insolvenza, sulla diligenza
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