Autotrasportatori di merci non assimilabili ai trasfertisti
La Corte di Cassazione ricorda che la normativa d’interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 51 del TUIR ha portata retroattiva
La portata retroattiva della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 51 del TUIR, vale a dire dell’art. 7-quinquies del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), riguardante i c.d. trasfertisti, a seguito della pronuncia n. 27093/2017 delle Sezioni Unite, è ormai pacifica ed è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità con le decisioni intervenute successivamente (si veda ex multis Cass. 7 luglio 2021 n. 19323).
Trattandosi di una norma con efficacia retroattiva è stato, così, spesso evidenziato come la stessa operi anche con riferimento alle indennità erogate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della L. 225/2016 (si veda “Nuove norme sui trasfertisti applicabili anche alle indennità pre dicembre 2016” del 16 novembre 2017).
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