Buona fede nelle trattative solo con patrimonio informativo sempre aggiornato
In caso di credito sequestrato è opportuna la nomina di un custode
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del DLgs. 14/2019) può essere omologato solo quando le trattative con le parti interessate si siano svolte secondo correttezza e buona fede e siano stati coinvolti tutti i creditori.
Il processo di composizione negoziata che lo precede deve essere, quindi, concretamente animato dalla volontà dell’imprenditore di individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio ex art. 12 del DLgs. 14/2019, non riducendosi ad un mero passaggio formale per approdare al concordato semplificato.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Brescia con decreto del 16 maggio 2023.
Il ricorso all’istituto del concordato semplificato, infatti, non è consentito in via diretta, ma solo al termine di un ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41