Incertezze sulla ritualità della proposta di concordato semplificato
Il tribunale dovrebbe circoscrivere il vaglio iniziale alla regolarità del procedimento
Il concordato liquidatorio semplificato, disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi o CCII), è una procedura concorsuale – caratterizzata da favor debitoris – utilizzabile esclusivamente dall’imprenditore all’esito infruttuoso della composizione negoziata. La “condizione di procedibilità” per accedere al concordato semplificato è l’esplicita dichiarazione dell’esperto nella propria relazione finale che:
- nell’ambito della composizione negoziata le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- non è stato possibile stipulare con i creditori contratti, convenzioni o accordi (aventi i requisiti di cui all’art. 23 comma 1 del CCII) idonei al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ...
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