Falso in bilancio con sgravio del debito tributario indicato come sopravvenienza attiva
Nella specie, la scelta era anche giustificata in Nota integrativa alla luce di un inesistente passaggio in giudicato della sentenza della C.T. Prov.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27970, depositata ieri, torna a occuparsi di una fattispecie oggi non più al centro dell’attenzione, qual è quella di falso in bilancio di cui all’art. 2621 c.c.
Il caso di specie, in particolare, vedeva l’amministratore di una srl condannato in sede di merito per il reato in questione perché, a fronte dello sgravio ottenuto dall’Agenzia delle Entrate in seguito a una decisione favorevole in Commissione tributaria provinciale, indicava in bilancio l’annullamento del debito tributario; faceva, cioè, emergere una sopravvenienza attiva non veritiera – giustificata in Nota integrativa quale conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza tributaria – che conservava anche nei bilanci successivi, seppure, nel frattempo,
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