L’uso del bungalow nel parco acquatico potrebbe essere una prestazione complessa
Le Conclusioni dell’Avvocato generale enunciano interessanti principi per distinguere locazione da contratto complesso con prestazioni di servizi
Le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-497/22 affrontano una questione concernente la competenza giurisdizionale relativa a controversie internazionali in materia di locazione di immobili.
La pronuncia è interessante perché si interroga sui criteri da prendere in considerazione per qualificare come locazione di immobili, ovvero come contratto complesso avente a oggetto un insieme di prestazioni di servizi, il contratto relativo all’uso di breve durata di un bungalow in un villaggio turistico.
Infatti, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del Reg. 1215/2012, indipendentemente dal domicilio delle parti, sussiste la competenza esclusiva dello Stato in cui si trova l’immobile “per le controversie in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione
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