Per gli IAS adopter le criptovalute non configurano un’attività finanziaria
La bozza di circolare dell’Agenzia precisa che con la modifica all’art. 110 del TUIR sono sterilizzati i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività
Nel 2019 l’IFRS Committee ha osservato come la detenzione di criptovalute incontri la definizione di intangible asset prevista dallo IAS 38, atteso che l’attività è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta o trasferita individualmente e non può qualificarsi come un’attività monetaria, cioè non conferisce al titolare della criptovaluta il diritto di ricevere un numero fisso o determinabile di “unità monetarie”.
Considerato che lo IAS 38 non risulta in linea di principio applicabile nei casi in cui, tra gli altri, si ricada nella definizione di strumento finanziario prevista dallo IAS 32, l’IFRS Committee si è quindi soffermato sulla definizione di strumento finanziario, verificandone la compatibilità con la natura di una ...
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