Sospensione da tregua fiscale complicata se il dies a quo inizia al suo interno
Se il termine inizia e spira dentro la sospensione dovrebbe esserci la proroga degli 11 mesi
Ai sensi dell’art. 1 comma 199 della L. 197/2022, “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”.
Le problematiche che si stanno per esporre valgono per le sole controversie definibili, quindi sono escluse ad esempio quelle instaurate contro i dinieghi di rimborso, avverso il Comune, così come, per prudenza, quelle in cui la controparte è l’Agente della riscossione.
La sospensione ex L. 197/2022 riguarda solo i termini “che scadono” dal 1° gennaio al 31 ottobre.
Non c’è una disposizione analoga all’art. ...
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