Contestabili entro due anni le sanzioni per omesse ritenute previdenziali
Il decreto Lavoro allenta l’impatto delle sanzioni amministrative e concede più tempo per le contestazioni
Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis del DL 463/83, per i periodi dal 1° gennaio 2023, la contestazione amministrativa, in deroga all’art. 14 della L. 689/81, che prevede, di norma, un termine decadenziale di 90 giorni, potrà essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.
Si tratta di una delle più rilevanti novità apportate dal DL 48/2023 (conv. L. 85/2023) relativamente al meccanismo sanzionatorio amministrativo, in caso di omesso versamento previdenziale delle c.d. “quote a carico” dei lavoratori.
Secondo il citato art. 2 del DL 463/83, le ritenute previdenziali e assistenziali, operate dal datore di lavoro