La domanda di rottamazione dovrebbe «sbloccare» il conto pignorato
La giurisprudenza sul punto è altalenante
Presentata la domanda di rottamazione-quater, ai sensi dell’art. 1 comma 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022, non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
A seguito del pagamento, delle somme o della prima rata, ex art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022 si verifica “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Con riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del DPR 602/73, che vede quale terzo pignorato un istituto di credito, capita sovente che l’istituto di credito, anche a fronte della comunicazione dell’Agente della riscossione che informa dell’avvenuta ...