Misure protettive tipiche giustificate dalle trattative con soggetti diversi dai creditori
Occorre verificare la funzionalità e la strumentalità rispetto al piano di ristrutturazione
L’art. 2 lett. p) del DLgs. 14/2019 definisce le misure protettive come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
In seno alle misure protettive, sono considerate “tipiche” quelle disciplinate dall’art. 54 comma 2 del DLgs. 14/2019 e consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, nella sospensione delle prescrizioni e nel mancato verificarsi delle decadenze, nonché nella impronunciabilità della sentenza di
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