Misure protettive tipiche giustificate dalle trattative con soggetti diversi dai creditori
Occorre verificare la funzionalità e la strumentalità rispetto al piano di ristrutturazione
L’art. 2 lett. p) del DLgs. 14/2019 definisce le misure protettive come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941