Nella liquidazione giudiziale non opera il privilegio fondiario
Il credito fondiario può essere soddisfatto con tempistiche non superiori a quelle che caratterizzano le procedure esecutive individuali
Nel novero dei crediti che devono necessariamente trovare collocazione all’interno della verifica dello stato passivo nella procedura di liquidazione giudiziale (un tempo il “fallimento”), assumono rilevanza quelli assistiti dal c.d. “privilegio fondiario”, il quale determina la possibilità per gli istituti di credito di conseguire il risultato dell’assegnazione anticipata, quand’anche a titolo solo provvisorio, della somma ricavata dalla vendita operata in sede esecutiva individuale. L’assegnazione, calata nel contesto del fallimento, si risolveva in un mero “privilegio processuale” senza alcuna deroga alla regola della par condicio creditorum, solo consentendo un’attribuzione anticipata delle somme.
Nel previgente sistema la ...