Riassunzione inammissibile senza deposito di copia autentica dell’ordinanza
Superata la norma che parla solo di «sentenza» di rinvio
È inammissibile il ricorso presentato per la riassunzione della causa decisa con ordinanza di rinvio della Cassazione, nel caso in cui la parte ricorrente non abbia depositato la copia autentica della decisione che ha cassato disponendo il rinvio della causa.
Si tratta di un principio ribadito recentemente dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 8104/2023, in relazione a un caso in cui la contribuente, pur avendo tempestivamente riassunto la causa dinanzi al giudice di secondo grado, aveva erroneamente depositato la copia semplice della decisione della Cassazione in violazione del requisito di forma richiesto dall’art. 63 comma 3 del DLgs. 546/92.
Il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso presentato. La contribuente impugnava la decisione presentando ricorso in Cassazione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41