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LAVORO & PREVIDENZA

Penalmente rilevante anche la rimozione di un solo estintore

La Cassazione assegna centrale rilevanza al carattere di diffusività del pericolo da rimozione od omissione di apparecchi per prevenire infortuni

/ Maria Francesca ARTUSI

Venerdì, 8 settembre 2023

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L’asportazione anche di un solo estintore può integrare il reato di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, laddove si tratti di un presidio indispensabile alla sicurezza del luogo sotto il profilo della prevenzione d’incendi.
L’art. 437 c.p. sanziona, infatti, con la reclusione da sei mesi a cinque anni la condotta di chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia. Al secondo comma si prevede che “se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

Il reato è ricompreso tra quelli di pericolo per la pubblica incolumità e, nella sua forma commissiva (rimozione ovvero del danneggiamento degli impianti, ...

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