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Nuova nozione di sovraindebitamento ancorata al passato

Per il Tribunale di Genova vanno recuperate le precedenti nozioni di «perdurante squilibrio» e di «definitiva incapacità di adempiere»

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Sabato, 30 settembre 2023

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Con il decreto di rigetto pronunciato il 20 luglio 2023, il Tribunale di Genova ha magistralmente affrontato due particolari questioni afferenti le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal DLgs. 14/2019 – recante il Codice della crisi (CCII) – come modificato e integrato dal primo e dal secondo correttivo.

Nel caso di specie, un debitore, asserendo di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) del CCII, presentava, presso il Tribunale di Genova, una domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (o meglio, di un solo debito, avendo indicato, nel proprio elenco dei creditori, un solo creditore) ai sensi degli artt. 67 e ss. del CCII, successivamente modificata in una domanda di liquidazione controllata

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