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Martedì, 3 dicembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Legato in sostituzione di legittima senza bisogno di accettazione

Il legatario che rinuncia al lascito dispone di un bene che è già entrato nel suo patrimonio

/ Alessia BUSCA

Venerdì, 22 settembre 2023

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Il legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall’art. 551 c.c., può costituire un efficace strumento per il testatore che desideri evitare il frazionamento del proprio patrimonio, attribuendo al legittimario un legato di somme o beni determinati, per un valore uguale, superiore o anche inferiore alla quota di legittima, a condizione che egli rinunzi ad ogni altra pretesa sull’eredità. L’art. 551 c.c. consente, dunque, al testatore di soddisfare i diritti successori di un legittimario senza che quest’ultimo acquisti la qualità di erede.

Il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima, ovvero può conseguire il legato; in quest’ultimo caso, perderà il diritto di chiedere un supplemento se il valore del legato sia inferiore a quello della legittima.

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