Legato in sostituzione di legittima senza bisogno di accettazione
Il legatario che rinuncia al lascito dispone di un bene che è già entrato nel suo patrimonio
Il legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall’art. 551 c.c., può costituire un efficace strumento per il testatore che desideri evitare il frazionamento del proprio patrimonio, attribuendo al legittimario
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