Indennità aggiuntive di fine servizio assimilate alle indennità equipollenti al TFR
Trova applicazione la tassazione separata e il comma 2-bis dell’art. 19 del TUIR
Con la risposta a interpello n. 425 di ieri, 8 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza – alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto – agli iscritti (dipendenti civili di ruolo e non dell’Amministrazione) sono assimilate alle “indennità equipollenti” al TFR e non alle “altre indennità e somme” percepite in dipendenza del rapporto di lavoro. Di conseguenza, tali importi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) e dell’art. 19 comma 2-bis del TUIR.
Con la risposta in commento, l’Agenzia si conforma quindi a un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza
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