Bancarotta fraudolenta per il presidente dimissionario
Le dimissioni devono essere meramente formali e il presidente restare di fatto responsabile della tenuta della documentazione sociale rilevante
Sono elementi univoci della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale la consegna parziale delle scritture contabili da parte dell’amministratore e la mancata approvazione del bilancio. Tale condotta può rilevare anche se commessa dall’amministratore dimissionario, laddove le dimissioni siano meramente formali e costui resti di fatto responsabile della tenuta della documentazione sociale rilevante.
La sentenza n. 37012, depositata ieri dalla Cassazione, richiama un orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 del RD 267/42 oggi confluito nell’art. 322 del DLgs. 14/2019), l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41