Udienza da remoto solo se tutte le parti la chiedono
La legge delega apre alla possibilità che solo una parte operi da remoto
La disciplina relativa all’udienza da remoto è stata innovata negli ultimi anni dopo una partenza in sordina.
L’art. 16 comma 4 del DL 119/2018 aveva introdotto la facoltà per ciascuna parte processuale di chiedere l’autorizzazione a partecipare all’udienza con collegamento da remoto.
Nel testo previgente alle modifiche ex L. 130/2022, la partecipazione da remoto poteva essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione.
A seguito della L. 130/2022 sono state introdotte alcune novità.
Innanzitutto, l’udienza si tiene a distanza se tutte le parti costituite lo chiedono.
In secondo luogo, sono