Le spese di sponsorizzazione rientrano sempre tra quelle di pubblicità
Per le sponsorizzazioni a favore di ASD entro 200.000 euro, la presunzione di deducibilità è assoluta
Con l’ordinanza n. 26368, depositata ieri, 12 settembre 2023, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di sponsorizzazioni, ribadendo due principi già espressi in passato.
Il primo attiene alla classificazione delle spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità o di rappresentanza.
Sotto tale profilo, i giudici di legittimità affermano che, nel regime vigente dal 2008, tali oneri devono essere sempre ricondotti nel novero delle spese pubblicitarie. Nell’attuale contesto normativo, deve quindi ritenersi superato il “dibattito circa la qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni quali spese di rappresentanza o di pubblicità, che è sorto anteriormente alla legge finanziaria 2008 (...)” (in senso conforme, già Cass. n. 21452/2021).
La posizione della Suprema Corte ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41