Esecuzione sul fondo patrimoniale solo con debito legato ai bisogni della famiglia
Per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa l’onere della prova grava sul creditore
È regola generale, nel nostro ordinamento, che il debitore risponda dei debiti contratti verso i terzi con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).
In alcuni casi, il legislatore consente però di limitare la responsabilità patrimoniale, mediante la segregazione di beni destinati alla realizzazione di determinate finalità e, così, al soddisfacimento dei soli debiti maturati in funzione del perseguimento di esse.
Tra le ipotesi tassativamente individuate figura il fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.), nel quale i coniugi (anche separatamente), ovvero un terzo, possono far confluire determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito), da destinare ai bisogni della famiglia. Per l’art. 170 c.c., i beni confluiti nel fondo non possono essere ...