Infedele modello 770 senza raddoppio dei termini di accertamento
Per la dichiarazione infedele nessuna sanzione penale
La disciplina del raddoppio dei termini dell’attività accertativa, anche se abrogata e non più in vigore dal 1° gennaio 2016, è foriera di pronunce di particolare interesse come nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26199 dell’8 settembre 2023.
I giudici di legittimità hanno escluso l’operatività del raddoppio dei termini ex art. 43 del DPR 600/1973 nell’ipotesi di omesso versamento delle ritenute d’imposta e di infedele dichiarazione del sostituto d’imposta dal momento che queste violazioni nell’anno 2003 non erano previste come reato: tale ragione ha giustificato l’inapplicabilità del regime in argomento con conseguente decadenza dell’attività accertativa.
A tale risultato la Cassazione è giunta mediante la valorizzazione
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