Le sanzioni amministrative agli intermediari non sono sostanzialmente penali
La Cassazione, nella sentenza n. 27833/2023, ha stabilito che non è possibile equiparare le sanzioni amministrative ex art. 190 del DLgs. 58/98 (in tema di disciplina degli intermediari) – quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale – a quelle comminate ex art. 187-bis del medesimo DLgs. (in tema di manipolazione del mercato).
Le prime, quindi, non hanno la natura sostanzialmente penale, né pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 della CEDU.
Ne deriva, altresì, che la relativa condotta illecita è assoggettata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente irrilevanza della disciplina posteriore più favorevole, perché non possono trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell’irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore.