Nessun automatismo nella responsabilità «231»
Vanno esaminati la sussistenza o meno dei modelli organizzativi e il requisito dell’interesse o vantaggio in capo agli enti
Non è consentito alcun automatismo tra la commissione di uno dei reati presupposto e la responsabilità della persona giuridica ai sensi del DLgs. 231/2001. Così la Cassazione – nella sentenza n. 42237 depositata ieri – annulla la condanna di due società in ordine all’illecito amministrativo derivante dal reato di gestione di rifiuti non autorizzata.
La contestazione riguardava in particolare la consegna e il trasporto di terre da scavo con conseguente riempimento di un “laghetto” (art. 256 comma 1 lett. a) del DLgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001).
Le motivazioni si soffermano innanzitutto sulle nozioni di “produttore di rifiuti” e di “gestione dei rifiuti”.
La modifica introdotta dal DL 92/2015 ha riformulato l’art.
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