Liquidazione controllata con soglia di debiti non relativa al procedente
I 50.000 euro vanno riferiti a tutti i debiti a carico del debitore convenuto, non solo a quelli vantati dal creditore ex art. 268 comma 2 del CCII
La sentenza n. 86/2023, con la quale il Tribunale di Lucca ha dichiarato, dietro istanza proposta da un creditore, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, nei confronti di un debitore in stato di sovraindebitamento
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