Liquidazione controllata con soglia di debiti non relativa al procedente
I 50.000 euro vanno riferiti a tutti i debiti a carico del debitore convenuto, non solo a quelli vantati dal creditore ex art. 268 comma 2 del CCII
La sentenza n. 86/2023, con la quale il Tribunale di Lucca ha dichiarato, dietro istanza proposta da un creditore, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, nei confronti di un debitore in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, nei confronti di un’impresa minore, come tale definita ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019 – modificato dal primo correttivo di cui al DLgs. 147/2020 e dal secondo correttivo di cui al DLgs. 83/2022 – recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII), appare, ad avviso di scrive, degna di nota e di rilievo, in quanto ha il pregio di scrupolosamente interpretare e, financo, ben contestualizzare, per quanto consta per la prima volta (quanto meno, in modo così puntuale ed esplicito),
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