Nuova detassazione del 50% per le «società impatriate»
Non sono agevolate le attività già esercitate nel territorio italiano nei 24 mesi antecedenti
L’art. 5 dello schema di DLgs. di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale prevede un regime del tutto nuovo per le attività d’impresa e di lavoro autonomo c.d. “impatriate”, consistente nella detassazione del 50% dei redditi delle attività economiche trasferite nel territorio dello Stato. L’art. 5 comma 1 dispone, precisamente, che i redditi derivanti da attività di impresa e da arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese extra-Ue e trasferite in Italia, non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) e del valore della produzione netta (ai fini IRAP) per il 50% del relativo ammontare, nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e nei cinque periodi
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