Prescrizione dell’azione per indennizzi INAIL sospesa nel procedimento di liquidazione
Il termine di prescrizione triennale riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato
Con la circolare n. 44/2023, l’INAIL recepisce la sentenza n. 11928/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale in tema di sospensione del termine triennale per il conseguimento delle prestazioni a carico dell’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (si veda “Prescrizione su prestazioni INAIL sospesa per la durata della liquidazione” dell’8 maggio 2019).
Il termine “prestazione” – spiega l’INAIL – deve essere inteso in senso restrittivo, come “prestazione nascente dall’accertamento del diritto stipite, per il quale rilevi il grado di inabilità, della data dell’infortunio o di quello della manifestazione della malattia professionale, delle sue modalità
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