L’irregolare gestione bancaria inficia il privilegio fondiario
È soggetta a revocatoria la concessione di ipoteca a garanzia di finanziamenti non contestuali
Il credito fondiario, regolamentato dall’art. 38 del DLgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e dalle disposizioni della Banca d’Italia, è un finanziamento bancario a medio o lungo termine erogabile esclusivamente per finalità specifiche e con particolari condizioni e vincoli.
L’erogazione di un credito fondiario implica vari vantaggi per l’istituto di credito erogante, che usufruisce anche di una disciplina speciale nel contesto concorsuale, tra cui l’esenzione da revocatoria per la concessione di ipoteche a garanzia dei finanziamenti (art. 39 comma 4, primo periodo, del TUB) e l’esenzione da revocatoria per i pagamenti effettuati dal debitore (art. 39 comma 4, secondo periodo, del TUB). Tuttavia, per operare l’esenzione da revocatoria per la concessione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41