La banca poco diligente risponde di assegni spediti con posta ordinaria e contraffatti
La banca negoziatrice deve valutare la correttezza del titolo e identificare il presentatore all’incasso con diligenza professionale qualificata
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 14316/2023, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del RD n. 1736/33 (c.d. legge Assegni), la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario (di traenza o circolare) munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 comma 2 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 12478/2018).
Tuttavia, qualora la contraffazione del titolo sia avvenuta attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria può essere fornita ...
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